Termini Imerese, assolti due imputati accusati di spaccio: “La droga era per uso personale durante il lockdown”

Il giudice Luigi Bonacqua del Tribunale di Termini Imerese ha assolto due imputati — un uomo e una donna — accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Il caso risale al 2020, in piena emergenza Covid-19, quando i due vennero fermati dai carabinieri allo svincolo autostradale di Trabia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i militari si accorsero che, poco prima del controllo, la coppia aveva lanciato dal finestrino un involucro contenente droga, appena acquistata a Palermo. Nella successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri rinvennero altra sostanza stupefacente, ritenendo così che si trattasse di un’attività di spaccio.

La difesa: “Scorta personale per evitare spostamenti durante il lockdown”

Durante il dibattimento, gli avvocati Sergio Burgio e Francesco Paolo Sanfilippo, che hanno assistito i due imputati, hanno sostenuto che la coppia non fosse coinvolta in alcuna attività di spaccio, ma che avesse acquistato un quantitativo maggiore di sostanza stupefacente per uso personale, proprio a causa delle restrizioni di circolazione imposte durante il lockdown.

«Era il periodo più rigido dell’emergenza sanitaria — hanno spiegato i difensori —. I due, non potendo spostarsi frequentemente, si erano recati una sola volta a Palermo per fare una sorta di “scorta personale”, da utilizzare in modo graduale nel tempo».

La decisione del giudice

Il giudice Bonacqua ha accolto le tesi della difesa, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per configurare l’intento di spaccio.
Il Tribunale ha così stabilito che la droga fosse destinata esclusivamente all’uso personale e ha assolto entrambi gli imputati “perché il fatto non sussiste”.

Un verdetto che fa discutere

La sentenza, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, pone l’accento su un aspetto particolare legato al periodo della pandemia: le restrizioni alla mobilità e la conseguente impossibilità di effettuare spostamenti frequenti hanno inciso sulla valutazione delle circostanze.

Per il giudice, in questo caso, l’acquisto di una quantità superiore di stupefacente non implicava automaticamente la volontà di spaccio, ma rispondeva a una logica di approvvigionamento personale in un periodo di emergenza e limitazioni.

Gli imputati sono stati quindi assolti con formula piena.

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